Capo III›Sez. II
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
In vigore dal 16 set 2003
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-167