Capo II
Art. 163
Titoli di abilitazione
In vigore dal 28 apr 2024
1. Con regolamento adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall' dell'allegato n. 25.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-163