Art. 163 · Titoli di abilitazione
Capo II

Art. 163

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Titoli di abilitazione

In vigore dal 28 apr 2024
1. Con regolamento adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l'ammissione agli esami; e) le prove d'esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. 2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall' dell'allegato n. 25.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-163