Capo I
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
In vigore dal 16 set 2003
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-161