Capo I

Art. 156

Pubblico ufficiale.

In vigore dal 16 set 2003
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell', hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
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