Capo I
Art. 153
Competenza territoriale.
In vigore dal 16 set 2003
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-153