Capo I
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
In vigore dal 16 set 2003
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell', ma le pene sono aumentate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-148