Capo I
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
In vigore dal 16 set 2003
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-147