Art. 153 · Competenza territoriale.
Capo I

Art. 153

225 / 267

Competenza territoriale.

In vigore dal 16 set 2003
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione. 2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-153