Capo III›Sez. II
Art. 169
152 / 267Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
In vigore dal 16 set 2003
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-169