Capo III›Sez. III
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
In vigore dal 16 set 2003
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-174