Capo IIISez. III

Art. 174

Autorità del comandante di bordo

In vigore dal 16 set 2003
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
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