Capo II
Art. 37
In vigore dal 29 apr 2003
1. All' della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' , comma 5, e all', comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-37