Capo III
Art. 38
In vigore dal 29 apr 2003
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-38