Capo I
Art. 7
In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-7