Art. 37
Capo II

Art. 37

37 / 41
In vigore dal 29 apr 2003
1. All' della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' , comma 5, e all', comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-37