Capo I

Art. 32

In vigore dal 29 apr 2003
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-32

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