Capo I

Art. 29

In vigore dal 29 apr 2003
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-29

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