Capo I
Art. 25
In vigore dal 29 apr 2003
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-25