Capo I

Art. 21

In vigore dal 29 apr 2003
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo