Capo I
Art. 21
In vigore dal 29 apr 2003
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-21