Capo I
Art. 16
In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-16