Art. 16
Capo I

Art. 16

16 / 41
In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-16