Capo I

Art. 14

In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell', comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. — Testo vigente | Portale Normativo