Art. 14
Capo I

Art. 14

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In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell', comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-14