Art. 9.80
Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo numero del 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo
numero del 58 del 1998).
1. All'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-80