Art. 9.78

Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998). 1. All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio."; b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-78

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