Art. 9.75
Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto
legislativo numero 58 del 1998).
1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 147-bis (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-75