Art. 9.75 · Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998.

Art. 9.75

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Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998.

In vigore dal 29 feb 2004
(Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998). 1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente: "Art. 147-bis (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-75