Art. 9.84
Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 154 (Disposizioni non applicabili). - 1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-84