Art. 9.86
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-86