Art. 9.91
Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-91