Art. 9.92
Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-92