Art. 9.85

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998). 1. All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-85

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