Art. 9.8

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-8

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