Art. 9.13
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-13