Art. 9.14

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri."; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano" sono sostituite dalle parole: "Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica" e, nel secondo periodo, le parole: "Tali società inviano" sono sostituite dalle parole: "Tale soggetto invia"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale."; d) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole: ", primo periodo,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-14

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Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993. (Art. 9.14 Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.) — Testo vigente | Portale Normativo