Art. 9.3

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412."; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile."; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-3

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