Art. 9.6

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia."; b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" è soppressa; c) al comma 3, la parola: "socio" è sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-6

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