Art. 9.7

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. 2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti. 3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti. 4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri. 5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato."
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Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993. (Art. 9.7 Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.) — Testo vigente | Portale Normativo