Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2004
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-10

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