Art. 9.63
Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. L'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 105 (Disposizioni generali). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB può con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-63