Art. 9.67
Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-67