Art. 9.68
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-68