Art. 9.60
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB.
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-60