Art. 9.58
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-58