Titolo VII

Art. 26

(L) Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative: a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati; b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva; c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall' della legge 30 luglio 2002, n. 189; d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato. (art. 689 c.p.p.)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-26

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