Titolo V
Art. 12
(L) Provvedimenti iscrivibili
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli d.lgs. n. 231/2001)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-12