Titolo III

Art. 8

(L) Eliminazioni delle iscrizioni

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Eliminazioni delle iscrizioni) 1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono; b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-8

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