Titolo III
Art. 8
(L) Eliminazioni delle iscrizioni
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-8