Titolo IV
Art. 11
(L) Eliminazione delle iscrizioni
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-11