Titolo VII

Art. 29

(L) Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato) 1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. 2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell', secondo comma, e dell', primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. (art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-29

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