Titolo VII
Art. 23
(L) Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli , senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-23